La cosiddetta autonomia differenziata, veicolata come battaglia identitaria da una Lega tornata all’ovile padano, oltre a minacciare la coesione socio-politica e l’unità culturale, può rivelarsi anche un’abile mossa per spiazzare base elettorale e nomenklatura di FdI, che nel sovranismo nazionale targato Nato e Ue ha il suo nuovo riferimento ideologico.
Il voto del 25 settembre 2022 ha confermato l’orientamento del popolo italiano verso un’offerta politica di centrodestra e ricondotto il corso del consenso elettorale nel rassicurante alveo dell’italica mentalità borghese e conservatrice incautamente deviato dalle scelte “golpiste” del 2011, felicemente perpetuate, queste ultime, dalla genetica degli esecutivi varati nel decennio successivo.
L’allineamento dell’indirizzo politico di un governo espressione diretta della sovranità popolare al sentimento diffuso che quello stesso popolo esprime nelle sue radicate sensibilità di lunga durata – come non avveniva dalle elezioni legislative del 2008 – sembra aver sanato quel vulnus di opacità democratica offerto sull’altare della “presentabilità” internazionale pretesa ed ottenuta dal sarcasmo firmato Merkel-Sarkozy.
Qualche mese fa, all’indomani del voto politico autunnale, su queste colonne sostenemmo che “con una opposizione ancora in evidente stato di choc e […] ancora incapace di comprendere la lezione delle urne, le uniche insidie alla navigazione del nocchiero non possono quindi che provenire dai suoi alleati”. Allo smarrimento psicologico ed ideologico di una sinistra privata inopinatamente del potere di palazzo per mano del popolo ha fatto da contraltare, nel partito della premier, il mantenimento di una vocazione ad un animoso spirito di opposizione difficile da abbandonare nonostante l’assunzione di responsabilità di governo.
La nota regola per la quale in politica chi è distante è un avversario e chi è vicino è un nemico ha trovato nei primi quattro mesi di esecutivo Meloni numerose conferme. Il cosiddetto “decreto anti-rave”, le concessioni balneari, la vicenda 41-bis-Cospito-Donzelli, le condivisibili esternazioni post-Sanremo di Berlusconi sul presidente ucraino, la revoca del superbonus ed, in ultimo, le dichiarazioni di esponenti di Forza Italia a margine della condanna definitiva per peculato di una sottosegretaria di Stato di Fratelli d’Italia hanno costituito altrettante occasioni di attrito tra le inquiete forze di maggioranza.
È in questo scenario che è opportuno inquadrare ed analizzare una importante iniziativa – peraltro a contenuto costituzionalmente vincolato – avanzata dalla Lega subito dopo la tornata elettorale di settembre, che aveva sancito il dimezzamento dei suoi suffragi popolari, ed il varo dell’esecutivo a trazione meloniana: la presentazione alle Regioni, il 17 novembre 2022, da parte del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, della bozza di un disegno di legge contenente “disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
L’articolo 116, terzo comma, stabilisce infatti che: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 […]”.
Il disegno di legge, in sintesi, intende promuovere, nel rispetto formale di passaggi ed adempimenti politico-istituzionali, ed in attuazione del principio di decentramento amministrativo, l’attribuzione di determinate funzioni e materie alla Regione richiedente. Superfluo, in questa sede, menzionare il dettaglio delle materie di legislazione concorrente inserite nella tassonomia dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione o delle tre del secondo comma ai quali per comodità rimandiamo. Tra queste, tuttavia, non si possono non rilevare, ad esempio, la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (2° comma); l’istruzione, la tutela della salute o la ricerca scientifica (3° comma).
Doveroso, invece, è precisare che con le “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001) il nuovo articolo 117 configura i poteri legislativi delle Regioni ad autonomia ordinaria in termini radicalmente nuovi rispetto alla versione uscita dall’Assemblea Costituente nel dicembre 1947, secondo la quale la competenza legislativa statale si estendeva a tutte le materie, salvo quelle elencate nel primo comma dell’articolo 117, spettanti alla competenza legislativa delle Regioni.
Ora, il secondo comma elenca le materie nelle quali lo Stato dispone di una competenza esclusiva; il terzo comma, invece, contiene un elenco di materie concorrenti nelle quali “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”; il quarto comma, inoltre, dispone che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
Chiara, quindi, la filosofia sottostante alla riforma del Titolo V giunta a compimento nel 2001, ma avviata da una sinistra al governo intenta a rincorrere le suggestioni leghiste e cavalcare tigri di consenso: rovesciare copernicanamente l’approccio dei poteri legislativi passando da una competenza generale statale, tranne alcune eccezioni riservate alle Regioni, ad una competenza regionale con eccezionali, benché rilevanti, materie riservate allo Stato. Bandierina, poi, con un abile gioco di specchi, tornata in campo destro con il referendum popolare – ex articolo 138, secondo comma – celebrato il 7 ottobre 2001 col centrodestra saldamente insediato a Palazzo Chigi.
Un problema che trova la sua epitome nelle materie di legislazione concorrente di cui al citato terzo comma dell’articolo 117, laddove allo Stato spetta determinare solo i principi fondamentali della disciplina di quelle materie, e alle Regioni esercitare il potere legislativo nel quadro di tali principi. Una suddivisione tutt’altro che agevole, sia se operata attraverso le cosiddette “leggi cornice”, sia dedotta in via interpretativa dalla legislazione vigente nei rispettivi settori.
Per tornare alla presentazione del ddl dello scorso mese di novembre, per “autonomia differenziata” si intende la possibilità che le Regioni a statuto ordinario possano ottenere competenza legislativa esclusiva su materie che la Costituzione elenca invece come “concorrenti” o, addirittura, nei tre casi del secondo comma sopra enumerati, di esclusiva competenza statale. È forse inutile ricordare che la formulazione originaria della Costituzione già contemplava livelli diversi di autonomia regionale. L’articolo 116 prevedeva quindici regioni a statuto ordinario, cinque regioni a statuto speciale e due province autonome. La riforma costituzionale del 2001 modificò l’articolo 116 aggiungendo il terzo comma sopra riportato.
In oltre venti anni, non è mai stata approvata una legge statale per attuare il terzo comma dell’articolo 116. Ma il combinato disposto tra crollo elettorale, sirene padane e partecipazione ad un governo politico deve aver indotto la Lega, a soli venti giorni dal giuramento governativo al Quirinale, a “strappare” su un regionalismo 2.0 disgregatore. La presentazione governativa alle Regioni da parte del ministro Calderoli è sembrato dunque suffragare la tesi bossiana di una Lega primigenia costola della sinistra.
Il carattere di provvedimento di bandiera vòlto a marcare una specificità politica e a rivendicare una necessità di differenziazione identitaria rispetto all’all-in meloniano è stato confermato lo scorso 2 febbraio, quando il Consiglio dei ministri ha strumentalmente approvato quella bozza di disegno di legge pochi giorni prima dello svolgimento delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio. Con tanto di mutui benefici registrati alle urne.
Nel 2017 Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna avviarono una negoziazione con lo Stato, ma l’appartenenza geografica di quei territori giustificò nell’opinione pubblica, non senza ragione, il dubbio che a riproporsi fosse l’eterna questione settentrionale contrapposta alla speculare questione meridionale.
Le materie indicate dalla sinistra nell’articolo 117 sono difatti potenzialmente in grado di frantumare settori nevralgici dell’economia nazionale quali, ad esempio, trasporti e navigazione, energia, commercio, alimentazione, previdenza complementare, professioni, casse di risparmio o protezione civile. L’inquietante elenco delle funzioni concretamente devolvibili avvalora le perplessità di quanti paventano un regionalismo delle aree economiche, una balcanizzazione dell’Italia foriera persino di potenziali guerre civili giustificate dalla mitologia etnico-locale. Non solo: ad essere coinvolti dalla differenziazione dell’autonomia possono essere soprattutto primari diritti civili e sociali, come scuola e sanità.
E non è sufficiente a fugare dubbi e preoccupazioni il continuo richiamo ai Lep (i Livelli essenziali delle prestazioni), rassicuranti “presidi” di uguaglianza per la fruizione di quei diritti civili e sociali che devono essere uniformemente garantiti su tutto il territorio nazionale. I relativi criteri di calcolo ed il loro finanziamento sono invero ancora ben lontani dall’essere stati definiti. Inoltre, mentre il ddl (all’articolo 3) attribuisce la loro determinazione al potere esecutivo, una precedente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 91/2020) stabilì che i Lep fossero “oggetto di riserva di legislazione statale”.
Una riforma che frammenta il paese ed elude il cruciale tema della riduzione dei divari – non solo sulla direttrice Nord-Sud, ma anche quelli tra aree urbane e periferie, tra entroterra e zone costiere – rischia di indebolire sia l’Italia nella sua interezza, sia il rapporto comparativo con le altre macro-regioni europee. Il bilancio regionale della Lombardia rappresenta meno della metà di quello della Baviera e circa la metà di quello del Baden-Württemberg, a parità sostanziale di popolazione.
Il passaggio per un parere in Conferenza unificata e la successiva trasmissione in Parlamento ai primi del mese di marzo 2023 evidenzia il grande dinamismo della componente leghista al governo con la speranza di far diventare ancor più attrattive le regioni del Nord ad imprese ed investitori e giungere al sì definitivo entro la fine di questo anno. Tuttavia, molti osservatori stimano l’avvio operativo dell’autonomia differenziata soltanto per l’inizio del 2025, stante la complessità dell’iter procedurale. E senza ipotizzare scioglimenti anticipati delle Camere.
Molto prosaicamente osserviamo che l’intera vicenda dell’autonomia differenziata possa ascriversi nel novero delle battaglie di bottega intraprese per intercettare fluttuanti consensi elettorali e assecondare linee politiche di dirigenze di partito altrettanto ondivaghe. Il caso in esame, peraltro, presenta tutti i requisiti della “polpetta avvelenata” da far ingurgitare al partito di maggioranza relativa in costante ascesa, creando imbarazzo e minando politicamente la sua spuntata retorica sovranista e nazionalista. Il rischio, allora, è che l’autonomia differenziata possa trasformarsi in raccolta differenziata dell’unità nazionale, o, se si preferisce, nell’ennesimo esercizio retorico di politica senza idee.